Il nuovo Codice degli Appalti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs 31/03/2023 n. 36, entra in vigore dal 1 aprile 2023 e diventa operativo dal 1 luglio 2023.
Riprendendo quanto già previsto dalle precedenti versioni (D.lgs. n. 50/2016, poi modificato dal D.lgs
n. 56/2017), il nuovo Codice degli Appalti conferma l’impiego di materiali rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi e sancisce l’obbligatorietà delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel Decreto 23/06/2022 n. 256 (ultima versione dei CAM).
L’art. 57 di quest’ultima versione prevede che per i lavori pubblici le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi da dimostrare attraverso una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM)
L’art. 95 prevede che la stazione appaltante escluda dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che sussistano “…gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonche’ agli obblighi in materia ambientale, sociale …”
Nell’art. 3 dell’Allegato 1.7. è prescritto che il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), riporti almeno le seguenti indicazioni:
– “le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per quanto materialmente applicabili;…”. (punto “n”)
– “per le forniture, lo stesso DIP riporti “… i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi…, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati …”. (punto “v”)
Infine l’art. 3 dell’Allegato 1.14 prevede che nella formulazione dei prezzari regionali si tenga conto di una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).
Una conferma all’impiego dei prodotti SCIANATICO LATERIZI pienamente rispondenti ai criteri CAM di competenza per l’edilizia sostenibile.
I prodotti SCIANATICO LATERIZI sono dotati di:
- certificato di Conformità secondo UNI PdR 88:2020 rilasciato da Ente di Certificazione accreditato, che conferma la presenza di un contenuto di recuperato/riciclato maggiore del 15%
- certificazioni di caratterizzazione chimico-fisica da cui si evince che il materiale è stabile, non emette sostanze o gas nocivi, (VOC), non è attaccabile da ambiente aggressivo;
- dichiarazione di origine della materia prima;
- schede tecniche e DoP.
SCIANATICO LATERIZI
Ricerca & Sviluppo
Ing. Vincenzo BACCO