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Nuovo codice degli appalti e Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)

Il nuovo Codice degli Appalti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs 31/03/2023 n. 36, entra in vigore dal 1 aprile 2023 e diventa operativo dal 1 luglio 2023.

Riprendendo quanto già previsto dalle precedenti versioni (D.lgs. n. 50/2016, poi modificato dal D.lgs

n. 56/2017), il nuovo Codice degli Appalti conferma l’impiego di materiali rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi e sancisce l’obbligatorietà delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel Decreto 23/06/2022  n. 256 (ultima versione dei CAM).

L’art. 57 di quest’ultima versione prevede che per i lavori pubblici  le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti  contribuiscano  al conseguimento degli obiettivi ambientali   attraverso    l’inserimento     nella documentazione  progettuale  e  di  gara delle   specifiche tecniche  e  delle  clausole  contrattuali  contenute   nei   criteri ambientali minimi da dimostrare  attraverso una idonea documentazione comprovante la rispondenza del  prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM) 

L’art. 95 prevede che la stazione appaltante escluda dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che sussistano “…gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e  di  sicurezza  sul lavoro nonche’ agli obblighi in materia  ambientale,  sociale  …

Nell’art. 3 dell’Allegato 1.7. è prescritto che il Documento di Indirizzo alla Progettazione  (DIP), riporti almeno le seguenti indicazioni: 

– “le specifiche tecniche contenute  nei  criteri  ambientali  minimi (CAM), adottati con  decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della Sicurezza Energetica, per quanto materialmente  applicabili;…”.    (punto “n”)

– “per le forniture, lo stesso DIP riporti “… i criteri  di  approvvigionamento  di  materiali idonei a garantire il rispetto dei  criteri  ambientali  minimi…, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture  di  materiali  certificati   da   organismi   verificatori accreditati …”.  (punto “v”)

Infine l’art. 3 dell’Allegato 1.14 prevede che nella formulazione dei prezzari regionali si tenga conto di una idonea documentazione comprovante la rispondenza del  prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).

Una conferma all’impiego dei prodotti SCIANATICO LATERIZI pienamente rispondenti ai criteri CAM di competenza per l’edilizia sostenibile.

I prodotti SCIANATICO LATERIZI sono dotati di:

  • certificato di Conformità secondo UNI PdR 88:2020 rilasciato da Ente  di Certificazione accreditato, che conferma la presenza di un contenuto di recuperato/riciclato maggiore del 15%
  • certificazioni di caratterizzazione chimico-fisica da cui si evince che il materiale è stabile, non emette sostanze o gas nocivi, (VOC), non è attaccabile da ambiente aggressivo;
  • dichiarazione di origine della materia prima;
  • schede tecniche e DoP.

SCIANATICO LATERIZI
Ricerca & Sviluppo
Ing. Vincenzo BACCO